venerdì 4 maggio 2012

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PARLAMENTO

 

Il parlamento è il corpo legislativo dello stato, ossia un organo complesso, costituito essenzialmente da uno o più organi collegiali di tipo assembleare (camere), la cui funzione precipua, sebbene non unica, è approvare le leggi. Il nome deriva dalla parola francese parlement, riferita all'azione di parlare: un parlamento è quindi un luogo dove si discute, si dibatte per giungere a delle decisioni. Nelle repubbliche presidenziali il parlamento è tradizionalmente denominato congresso, secondo l'esempio statunitense.
Le federazioni hanno un parlamento federale e uno per ciascuno stato federato. Organi analoghi al parlamento sono spesso presenti anche in altri enti territoriali, ma in questo caso si usano di solito denominazioni diverse (frequentemente consiglio). Negli stati moderni il parlamento rappresenta la componente principale del potere legislativo, che in alcuni ordinamenti coincide con il parlamento dello stato centrale mentre in altri comprende anche i parlamenti degli stati federati o gli analoghi organi delle regioni o di altri enti territoriali dotati di autonomia legislativa.

RUOLO DEL PARLAMENTO

L'esistenza del parlamento può essere considerata diretta conseguenza del principio di sovranità popolare. In Italia esso è sancito dall'art. 1, secondo comma, della Costituzione: "La sovranità appartiene al popolo". Il suo ruolo è stato efficacemente descritto da Hegel con l'espressione di: "porticato tra lo Stato e la società civile".
Il parlamento nasce come organo in cui viene espresso il consenso o meno all'attività impositiva del sovrano. È significativo, al riguardo, che nasca proprio in Inghilterra: per il diritto germanico, infatti, è attributo degli uomini liberi l'esenzione da ogni tributo, il quale, quindi, deve essere da costoro - o dai loro rappresentanti - autorizzato. Nel tempo i parlamenti hanno esteso le loro competenze e svolgono oggi funzioni di indirizzo politico, legislative, di coordinamento, di controllo e di garanzia costituzionale.
L'esistenza di un parlamento viene usualmente associata alla democrazia, in realtà non mancano regimi non democratici che possiedono un organo così denominato, con struttura e funzioni solitamente non dissimili da quelle dei parlamenti democratici.

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Il Parlamento in seduta comune per il giuramento del presidente Giovanni Leone (29 dicembre 1971)
Nei casi previsti dalla Costituzione il Parlamento si riunisce in seduta comune. Come avverte l'articolo 55 comma 2 della carta fondamentale l'ipotesi sancita da questo articolo è tassativa non suscettibile di modifica o di applicazione per via analogica.
Questo organo si riunisce presso gli uffici della Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio ed è presieduto dal presidente della Camera con il proprio ufficio di presidenza
Il Parlamento in seduta comune si riunisce per l'elezione del presidente della Repubblica, per la quale ai parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle Regioni (art. 83 Cost.); per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale di nomina parlamentare, con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea (art. 135 Cost.); per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, anche qui con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea (art. 104 Cost.); ogni nove anni per procedere alla compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali estrarre a sorte i sedici giudici aggregati ai fini del giudizio d'accusa contro il presidente della Repubblica (art. 135 Cost.); per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del presidente della Repubblica (art. 91 Cost.); infine, per la messa in stato di accusa dello stesso presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.). In tutte le altre ipotesi, le Camere si riuniscono separatamente.

ELEZIONE

Nei parlamenti democratici almeno una delle camere, e precisamente la camera bassa, è eletta direttamente dal popolo. In realtà, negli ordinamenti attuali, con la notevole eccezione della Camera dei Lord britannica e di alcuni stati ex domini britannici, come il Canada, anche la camera alta è ormai elettiva, seppur con modalità differenziate rispetto alla camera bassa, ad esempio prevedendo un'età minima più elevata per votare o essere eletti, un diverso sistema elettorale, diversi collegi elettorali. In alcuni ordinamenti (ad esempio in Francia) la camera alta è eletta in modo indiretto, dai cosiddetti grandi elettori, a loro volta eletti dal popolo, mentre in certe federazioni i membri della camera alta sono eletti dai parlamenti degli stati federati.
L'elettorato attivo del parlamento è uno dei principali diritti politici ed è andato col tempo estendendosi in tutti gli ordinamenti: inizialmente, nell'XIX secolo, era limitato ai cittadini che possedevano un certo censo, di solito commisurato all'ammontare dei tributi versati (suffragio censitario), in seguito taluni ordinamenti lo hanno esteso ai cittadini che avevano un certo grado d'istruzione (suffragio capacitario), infine è stato esteso, nel XX secolo, a tutti i cittadini, dapprima di sesso maschile e poi d'ambo i sessi (suffragio universale).
MANDATO
I membri del parlamento sono eletti per un periodo di tempo determinato, per lo più cinque anni, che prende il nome di legislatura. Lo scioglimento anticipato della camera, intervenuto prima di tale termine, ne determina però la decadenza e l'indizione di nuove elezioni. In alcuni sistemi il potere di sciogliere le camere (o anche una sola di esse) è attribuito al primo ministro; in altri spetta invece al consiglio dei ministri o, più frequentemente, al capo dello stato, su proposta del primo ministro o di sua iniziativa; vi sono anche ordinamenti nei quali lo scioglimento è deliberato dalla stessa camera (autoscioglimento). In ogni caso, lo scioglimento è un istituto proprio delle forme di governo in cui esiste un rapporto fiduciario tra parlamento e governo: parlamentare e semipresidenziale; non esiste in altre forme di governo e, in particolare, in quella presidenziale.
Lo scioglimento delle camere può avere due diverse finalità: se in parlamento esiste una maggioranza stabile che sostiene il governo (come avviene, tipicamente, nei sistemi bipartitici), può essere deciso per andare alle elezioni in un momento di congiuntura politica favorevole allo stesso governo, che potrebbe non ripetersi alla scadenza naturale del mandato. Invece, se in parlamento non si riesce a formare una maggioranza in grado di sostenere il governo (come può avvenire nei sistemi multipartitici), lo scioglimento è un modo per superare l'impasse venutosi a creare, sottoponendo le forze politiche al giudizio dell'elettorato nell'auspicio che dalle elezioni emerga una maggioranza






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